IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza sul ricorso n. 17189/2000,
proposto  da  Berengo Mario, Busnardo Benedetto, Carli Pietro, Flores
D'Arcais  Raimondo, Mason Piernicola, Pierri Maria e Zanchin Giorgio,
rappresentati   e  difesi  dall'avv.  Mario  Racco  ed  elettivamente
domiciliati  presso  lo  studio  dello  stesso in Roma, viale Mazzini
n. 114/b;
    Contro:
        Universita'  degli  studi  di  Padova, in persona del rettore
pro-tempore;
        Ministero  della sanita' e Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, in persona dei rispettivi Ministri
p.t.;
    Per   l'accertamento   del  diritto  dei  ricorrenti,  in  quanto
professori   universitari  della  facolta'  di  medicina,  a  vedersi
garantita  l'applicazione  della  normativa  vigente sull'ordinamento
universitario,  quale  risulta  dal  d.P.R.  n. 382/1980 e successive
modificazioni   e   integrazioni   e   dalle  ulteriori  disposizioni
legislative   intervenute   in   materia,   in   tema   di  esercizio
dell'attivita' istituzionale di didattica e ricerca e direzione delle
strutture  assistenziali e delle relative funzioni dirigenziali. Cio'
in  relazione  alle intervenute disposizioni del d.lgs. n. 229/1999 e
del d.lgs. n. 517/1999;
    Nonche'  per l'annullamento della nota dell'Universita' di Padova
del  25  agosto  2000 prot. n. 32172, indirizzata al personale medico
universitario    ed    altri,    avente    ad   oggetto:   "Attivita'
libero-professionale intramoenia o extramoenia", previa:
        devoluzione  alla  Corte  costituzionale, in via incidentale,
della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni del
d.lgs. n. 517/1999 come esposto in ricorso;
        sospensione,   medio  tempore,  dell'efficacia  della  citata
comunicazione  del  25 agosto 2000 e di ogni ulteriore provvedimento,
emanato e/o emanando dall'ateneo di riferimento, ancorche' al momento
non  cognito, immediatamente e pedissequamente applicativo dei citati
decreti legislativi nn. 517/1999 e 229/1999, ove adottato nei termini
preventivamente  censurati  nel  presente  ricorso  in quano ritenuto
viziato da illegittimita' costituzionale.
        Visto il ricorso con i relativi allegati;
        Visti gli atti tutti della causa;
        Nominato  relatore, per la camera di consiglio del 25 ottobre
2000, il consigliere Bruno Mollica;
        Uditi, altresi', i difensori come da verbale;
        Vista l'ordinanza cautelare dalla sezione n. 9060/2000.
        Ritenuto e considerato in:

                           Fatto e diritto

    1. - I ricorrenti, docenti univesitari afferenti alla facolta' di
medicina e chirurgia, in servizio presso il policlinico universitario
di  Padova,  impugnano  con  ricorso  rubricato  al n. 17189/2000, il
provvedimento  specificato  in  epigrafe,  con  cui viene intimato di
optare  per  l'esercizio  dell'attivita'  assistenziale  intramuraria
(definita   anche   come   "attivita'   assistenziale  esclusiva")  o
dell'attivita'    libero-professionale    extramuraria    ai    sensi
dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg. ord. n. 149
/2001).
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