IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 17189/2000, proposto da Berengo Mario, Busnardo Benedetto, Carli Pietro, Flores D'Arcais Raimondo, Mason Piernicola, Pierri Maria e Zanchin Giorgio, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, viale Mazzini n. 114/b; Contro: Universita' degli studi di Padova, in persona del rettore pro-tempore; Ministero della sanita' e Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona dei rispettivi Ministri p.t.; Per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, in quanto professori universitari della facolta' di medicina, a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute in materia, in tema di esercizio dell'attivita' istituzionale di didattica e ricerca e direzione delle strutture assistenziali e delle relative funzioni dirigenziali. Cio' in relazione alle intervenute disposizioni del d.lgs. n. 229/1999 e del d.lgs. n. 517/1999; Nonche' per l'annullamento della nota dell'Universita' di Padova del 25 agosto 2000 prot. n. 32172, indirizzata al personale medico universitario ed altri, avente ad oggetto: "Attivita' libero-professionale intramoenia o extramoenia", previa: devoluzione alla Corte costituzionale, in via incidentale, della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni del d.lgs. n. 517/1999 come esposto in ricorso; sospensione, medio tempore, dell'efficacia della citata comunicazione del 25 agosto 2000 e di ogni ulteriore provvedimento, emanato e/o emanando dall'ateneo di riferimento, ancorche' al momento non cognito, immediatamente e pedissequamente applicativo dei citati decreti legislativi nn. 517/1999 e 229/1999, ove adottato nei termini preventivamente censurati nel presente ricorso in quano ritenuto viziato da illegittimita' costituzionale. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la camera di consiglio del 25 ottobre 2000, il consigliere Bruno Mollica; Uditi, altresi', i difensori come da verbale; Vista l'ordinanza cautelare dalla sezione n. 9060/2000. Ritenuto e considerato in: Fatto e diritto 1. - I ricorrenti, docenti univesitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, in servizio presso il policlinico universitario di Padova, impugnano con ricorso rubricato al n. 17189/2000, il provvedimento specificato in epigrafe, con cui viene intimato di optare per l'esercizio dell'attivita' assistenziale intramuraria (definita anche come "attivita' assistenziale esclusiva") o dell'attivita' libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 149 /2001). 01c0225